Tra gli incarichi che una compagnia può affidare a un perito c’è la perizia di riscontro. Il suo obiettivo principale non è quantificare il costo della riparazione, ma rispondere a una domanda tecnica: i danni rilevati sono compatibili con il sinistro così come è stato descritto?
Quando può essere richiesta
La compagnia può disporla, ad esempio, quando la dinamica non è del tutto chiara, quando le versioni dei conducenti non coincidono o quando i danni richiedono una verifica rispetto al tipo di urto dichiarato. La richiesta non presuppone alcun addebito nei confronti dell’assicurato o del danneggiato: è un accertamento tecnico, il cui esito può confermare in tutto o in parte la versione dei fatti.
Come si svolge
- Esame dei documenti: constatazione amichevole o denuncia, dichiarazioni, fotografie, preventivi e ogni altro elemento disponibile.
- Esame dei veicoli: quando sono disponibili, si confrontano altezze, forme e posizione dei danni, eventuali tracce di vernice trasferita e direzione delle deformazioni.
- Ricostruzione della dinamica: posizioni e direzioni dichiarate vengono confrontate con i danni rilevati; se utile, si esamina anche il luogo del sinistro.
- Relazione tecnica: il perito descrive i rilievi ed esprime una valutazione di compatibilità (totale, parziale o assente), motivata con fotografie e misure.
La valutazione del perito è di natura esclusivamente tecnica: le decisioni sulla gestione e sulla liquidazione del sinistro spettano alla compagnia e, in caso di contenzioso, l’accertamento dei fatti e delle responsabilità spetta al giudice.
Perché è utile a tutte le parti
Per la compagnia, il riscontro consente di decidere sulla base di elementi tecnici documentati. Per l’assicurato e il danneggiato in buona fede, una relazione chiara contribuisce a definire la pratica in modo oggettivo. Per gli studi legali, una relazione motivata può essere un utile elemento di valutazione. Il presupposto è sempre lo stesso: imparzialità e rigore nei rilievi.
Cosa può fare chi è coinvolto
Nei sinistri con soli danni a cose, l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private prevede che nella richiesta di risarcimento siano indicati i giorni e gli orari in cui il veicolo è disponibile per l’ispezione, per almeno cinque giorni non festivi. Mettere il veicolo a disposizione prima della riparazione, insieme a fotografie e documenti, rende l’accertamento più rapido e completo.
Contenuto informativo di carattere generale, aggiornato alla data di pubblicazione. Non costituisce consulenza legale o assicurativa e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
Lo Studio Tecnico De Marco, attivo a Rieti dal 1983, opera per compagnie di assicurazione e società di gestione sinistri ed esegue perizie in presenza, con personale dello Studio, nelle province di Rieti e Terni e nella provincia di Roma (Sabina e Valle del Tevere), e in tutta Italia con videoperizia.
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